mercoledì 18 settembre 2013

Guida rapida ai casi di scioglimento del contratto

Volendo utilizzare un termine generico, lo scioglimento di un contratto può avvenire per varie ragioni, ciascuna delle quali si "traduce" in rimedi giuridici differenti, basati su presupposti precisi e aventi conseguenze diverse.
Pensiamo a quando ci leghiamo ad una società per ottenere un certo servizio (fornitura di energia, lavori di ristrutturazione etc.): può accadere che questo servizio non ci venga erogato, che la società ci abbia ingannato su ciò che ci offriva, che - più semplicemente - intendiamo liberarci da quel contratto per un ripensamento...
Ecco perché in questo post individueremo i casi più frequenti di cessazione del rapporto contrattuale, senza pretese di completezza: lo scopo è soltanto quello di spiegare la terminologia usata dal nostro codice civile per avere le idee più precise nel caso in cui dovessimo deciderci a rompere l'accordo.
Cominceremo col dire che non sempre lo scioglimento del contratto è voluto solo da una parte: se per concludere il contratto è necessario il consenso di tutte le parti, è chiaro che le stesse parti possono concordare per lo scioglimento. Ecco perché una prima causa di rottura del vincolo può essere il mutuo consenso (o mutuo dissenso).
Una causa frequente di scioglimento del contratto è invece la risoluzione: con questo termine si intende, nel caso più ricorrente, il rimedio concesso contro la parte inadempiente, cioè la parte che non ha tenuto fede ad uno o più obblighi derivanti dal contratto. Un esempio semplice: ho concluso un contratto con un'azienda telefonica che si era impegnata ad attivarmi un servizio, ma ciò non è avvenuto. Oppure: Tizio si è obbligato a consegnarmi del materiale per il matrimonio di mia figlia entro il giorno della cerimonia, ma non ha adempiuto per colpa propria rendendo inutile un adempimento successivo (cosiddetto "termine essenziale"). Altri casi di risoluzione possono invece andare a beneficio della parte inadempiente, anche se ciò può sembrare strano: può accadere, infatti, che io non possa più eseguire la prestazione per una causa non dipendente da me e che rende impossibile onorare il contratto (c.d. "impossibilità sopravvenuta"). Un esempio classico: mi impegno a consegnare tre scatole di un prodotto farmaceutico che, però, viene dichiarato illegale dopo aver concluso il contratto.
Si può dire, in generale, che i casi di risoluzione sono accomunati dal verificarsi di un evento "traumatico", successivo alla conclusione dell'atto e spesso imputabili ad una parte; tant'è vero che a volte, come nel caso dell'inadempimento, oltre alla risoluzione è possibile chiedere anche un risarcimento.
Vi sono invece dei casi in cui l'evento che legittima lo scioglimento del vincolo è contemporaneo alla conclusione, come avviene nelle ipotesi di rescissione del contratto quando questo è stato concluso: a) in stato di pericolo, con condizioni inique per un soggetto (l'esempio di scuola è la guida alpina che, approfittando dello stato di pericolo di una persona che rischia di precipitare, chiede una cifra esorbitante per il salvataggio); b) in stato di bisogno, con lo sfruttamento di tale stato e squilibrio delle prestazioni (esempio: vendo un bene ad un prezzo molto più basso del suo valore perché ho bisogno di comprare delle medicine che non potrei procurarmi altrimenti).
Sono ulteriormente diversi i casi in cui, a prescindere da eventi "traumatici", viene concessa ad una parte la possibilità di sciogliere unilateralmente il vincolo, senza dover pagare nulla e senza la necessità del consenso della controparte: ciò avviene con il recesso dal contratto, un diritto accordato di solito al "contraente debole", per esempio al consumatore o all'acquirente di una certa merce.
Vale la pena, infine, spendere alcune parole anche sui casi in cui si intenda far valere la invalidità di un contratto: termine, questo, usato genericamente in diritto per indicare la non corrispondenza dell'atto rispetto ai requisiti indicati dalla legge: in breve, possiamo dire che il contratto è nullo se manca di alcuni requisiti essenziali prescritti dalla legge (ad es. la forma scritta, se è richiesta), o il consenso delle parti; è annullabile per vizi "meno gravi" rispetto a quelli che determinano la nullità, come quando il consenso c'è, ma è stato inficiato da un errore (ad es. sulle qualità di un bene).

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